PROTEZIONE DATI: DA OGGI SI APPLICA IN ITALIA  IL REGOLAMENTO UE

PROTEZIONE DATI: DA OGGI SI APPLICA IN ITALIA  IL REGOLAMENTO UE
Cambia in maniera radicale l’approccio alla protezione dei dati

Responsabilizzazione per  imprese ed enti, maggiore trasparenza, nuovi diritti per le persone, più controllo sui propri dati. Norme applicabili anche al di fuori dell’Unione europea

Da oggi si applica in Italia il Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali. La nuova disciplina uniforma le regole in tutti i Paesi dell’Unione e rappresenta la più grande riforma in questo settore da un quarto di secolo a questa parte.

Il Regolamento adegua il quadro normativo al nuovo contesto sociale ed economico – caratterizzato da un incessante sviluppo tecnologico e da forme sempre più massicce e pervasive di scambio e  sfruttamento di dati – rafforzando le tutele poste a salvaguardia dei dati personali e i diritti degli individui.

Con il Regolamento cambia in maniera radicale l’approccio alla protezione dei dati: imprese ed enti dovranno operare seguendo il principio di responsabilizzazione (“accountability”), considerare la protezione dei dati non come obbligo formale, ma come una parte integrante e permanente delle loro attività e promuovere consapevolezza negli utenti sui loro diritti e le loro libertà.

Nello specifico, la prima novità fondamentale del Regolamento è quella di essere integralmente applicabile alle imprese situate fuori dall’Unione europea che offrono servizi o prodotti a persone presenti nel territorio dell’Unione europea o ne monitorano il comportamento. Tutte le aziende, ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le regole fissate nell’Ue.

Ogni utente avrà il diritto di ricevere informazioni chiare sull’uso che viene fatto dei suoi dati personali, potrà trasferirli da un titolare del trattamento ad un altro, compresi i social network (“diritto alla portabilità dei dati”), e vedrà rafforzato il suo diritto di far cancellare, anche on line, le informazioni  non più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte (“diritto all’oblio”).

La nuova disciplina introduce anche altre importanti misure. Imprese ed enti dovranno rispettare i principi della “privacy by design” e della “privacy by default”: dovranno inserire cioè garanzie a favore degli utenti in dalla progettazione di ogni trattamento e di ogni prodotto o servizio che comporti il trattamento di dati personali. Il consenso all’uso dei dati dovrà essere ancora più specifico per ogni servizio reso. Chi tratta dati avrà l’obbligo di informare le Autorità garanti, e nei casi più gravi gli stessi interessati, in caso si verifichino furti, diffusione illecita o perdite di dati (“data breach”).

Altra importante innovazione è la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) che dovrà operare all’interno di tutte le amministrazioni pubbliche e di quelle imprese che fanno particolari trattamenti di dati o usano particolari categorie di dati, offrendo consulenza e supporto al proprio titolare o responsabile del trattamento.

Le sanzioni per chi non rispetta le regole potranno arrivare fino al 4 per cento del fatturato globale annuo. Tutte le Autorità di protezione dati dei Paesi Ue, alle quali è affidato il compito di vigilare sull’attuazione del Regolamento, avranno gli stessi poteri e gli stessi compiti, a garanzia ulteriore di un’applicazione realmente uniforme ed efficace nell’intera Unione.

 

Sold out per il workshop su Vigilanza Privata e GDPR

Sold out per il Workshop organizzato da FederSicurezzaAnivp ed Univ sul nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali.

Un successo annunciato non solo perché la scadenza è davvero imminente (il GDPR sarà pienamente attuativo il 25 maggio), ma anche perché privacy e protezione dati toccano molto da vicino chi si occupa di sicurezza privata.

La normativa europea può essere vista però non solo come ennesimo balzello ai danni dalle imprese, ma anche come opportunità di professionalizzazione, hanno illustrato il rappresentante del Garante Privacy Giuseppe Giuliano, la consulente Gloria Maria Paci e Lorenzo Squarotti di AJA Registrars Europe.

L’affluenza, per il Presidente di Federsicurezza Luigi Gabriele, denota un accresciuto senso di responsabilità del comparto verso il quadro normativo generale, ma il prezzo degli adeguamenti raramente potrà essere recepito da un mercato che spesso si è reso sordo ad ogni tentativo di aumento del costo dei servizi.

Nuovo progetto: Paci Rappresentante Privacy SRL

Un emanazione dello Studio Paci ed una partnership con esperti contabili ha ispirato questo nuovo progetto di Rappresentanza Europea per le aziende Extra UE

Articolo 27 – GDPR
Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione
1. Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell’Unione.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure
b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato. 4.Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento. 5.La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Assoprivacy: l’associazione che sforna esperti privacy! Gloriamaria Paci e Luca Di Leo in Giunta Esecutiva

Cariche istituzionali – Giunta Esecutiva

NUOVA Comunicazione on line del DPO al Garante Privacy – precompilazione del modulo

Responsabile della Protezione dei Dati – Disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto

DOWNLOAD FACS SIMILE COMUNICAZIONE per prepararsi alla comunicazione (scarica QUI)

In base all’articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679 occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato.
Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 – punto 2.6).

Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante.
Sul sito dell’Autorità è disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.
Per facilitare i soggetti tenuti all’adempimento, nella sezione dedicata alla procedura, è presente anche un facsimile in formato .pdf – da non utilizzare per la comunicazione al Garante – che consente di familiarizzare con l’adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste.