Tracciare i contagiati tutelando la privacy è possibile. Grazie al bluetooth

31 Marzo 2020

di Alessandro Longo

Le app per tracciare i contagiati da coronavirus possono funzionare senza usare dati sensibili, nel rispetto delle norme privacy invocate dal Garante Privacy italiano e dal Consiglio d’Europa. Lo dimostrano alcuni progetti già realizzabili, presentati al Ministero dell’innovazione, che in questi giorni deve scegliere quello da attuare in Italia.

Il punto chiave, che accomuna molte di queste soluzioni, è fondare il funzionamento sul bluetooth (versione low energy, soprattutto), invece del gps, che è intrinsecamente più invasivo.

Questa è l’idea, con alcune differenze, al centro di diverse app: Coronavirus Outbreak Control proposta da un team internazionale e promossa dall’esperto di intelligenza artificiale presso la Commissione europea Stefano Quintarelli; il progetto di AIxIA, Università di Pisa, con il professore Giuseppe Attardi, e BeeApp; la soluzione Private Kit del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Come anche della soluzione del Centro Medico Sant’Agostino e di quella Stop-Covid della fondazione Ugo Bordoni.

I limiti del Gps

La premessa, alla base di queste soluzioni, è che il “contact tracing” permette di contenere il contagio consentendo di scoprire quali sono i soggetti che sono entrati in contatto, nei 14 giorni precedenti, con persone risultate positive al coronavirus. In Cina, Singapore, Corea del Sud l’informazione di avvenuto contatto è disponibile al governo e georeferenziata su mappa (Gps). Il Gps lì è usato anche per fare geo-fencing di chi è in quarantena.

In Europa e Stati Uniti le nostre norme e cultura democratica spingono verso soluzioni diverse.

Analizziamo per esempio come funziona Coronavirus Outbreak Control, com’è descritta nel documento presentato al ministero. L’app fa una scansione bluetooth continua dei dintorni e, sfruttando questa tecnologia, raccoglie l’ID dei dispositivi vicini. Un ID che non è riconducibile in nessun modo all’identità del proprietario dello smartphone.

La condizione è che tutti i dispositivi da tracciare in questo modo abbiano installata quest’app, che potrebbe diventare subito virale una volta che è promossa dal governo come strumento di salvaguardia per sé e per gli altri.

Gli ID sono memorizzati in un unico database centralizzato e sicuro in modalità cloud. Qui i medici certificati intervengono indicando quali sono gli ID corrispondenti a persone infette, di nuovo senza scambio di informazioni personali. Il server quindi manda all’app la segnalazione di avvenuto contatto con l’ID del contagiato. L’utente riceve una notifica che lo avvisa e gli consiglia di seguire la profilassi richiesta.

Identificazione anonima

«Usiamo Bluetooth LE, una tecnologia che permette di pubblicare un ID che decidiamo noi stessi in fase di installazione. QuestoID e il token rilasciato da Google o Apple (a seconda del modello di smartphone) sono collegati nei nostri server», spiega Luca Mastrostefano, responsabile tecnico del progetto.

«Il server – prosegue – associa l’ID del bluetooth e il token dell’app. Entrambi completamente anonimi e, anche per noi come organizzazione, completamente inutilizzabili per identificare chi sia l’utente».

Per la precisione, «durante la prima installazione mandiamo questo token Google o Apple ai nostri server che rispondono all’app con l’ID anonimo che da quel momento in poi l’utente trasmetterà tramite Bluetooth LE».

Tra le altre app ci sono alcune differenze. Ad esempio quella del Centro Medico Sant’Agostino incrocia vari dati, quelli acquisiti con i sensori dello smartphone e i dati statistici forniti dall’Istat. In questo modo, oltre a fare tracking dei potenziali contagiati, avvisandoli come l’app precedente, può creare una mappa di possibili focolai.

In questo caso i dati sono aggregati e non riconducibili a persone singole (tecniche di crittografia e pseudo-anonimizzazione impediscono la re-identificazione dei soggetti cui i dati si riferiscono, come richiesto dal Garante Privacy). Quest’app permette all’utente anche di tenere un diario clinico e di avere una chat con personale medico.

Diverse soluzioni in bluetooth

Sempre con bluetooth ma basata su un’impostazione molto diversa la soluzione AlxIA.

È l’unica a non prevedere che tutti i soggetti coinvolti debbano installare l’app. L’idea alla base è che quest’app va installata in tutti i luoghi pubblici (locali, metro, bus…). L’app raccoglie via bluetooth i dati dei dispositivi intorno, che sono tutti quelli dotati di questa connessione attiva. Non solo smartphone ma anche orologi, quindi.

Se un cittadino si scopre contagiato, fornisce alle autorità il suo dato identificativo del dispositivo, che non viene però associato al nome della persona.

Quell’informazione permette di fare una mappa con luoghi e orari dov’è stata quella persona (cioè tutti quelli dov’è avvenuto il contatto con l’app). Ogni cittadino può consultare la mappa, facendo una ricerca con il proprio identificativo bluetooth, per capire se è stato in quel luogo e in quel momento.

Fonte: Il Sole24Ore

Misure di contenimento del contagio per le province di Rimini e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo

3 Aprile 2020

Disposte dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute e dal presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020; prorogate e integrate dal decreto del presidente della Giunta n. 61 dell’11 aprile 2020. Le misure sono in vigore fino al 3 maggio

Allo scopo di contrastare e contenere il dffondersi del virus COVID-19, nelle province di Rimini e Piacenza nonchè nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) Sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere;

b) per quanto attiene alle attività di cui alla lett. a), per il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l’azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;

c) tutte le attività di cui alla lett. a) dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro , sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma primo, numero 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

d) possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme on line;

e) le attività di cui alla lettera d) debbono operare con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori;

f) sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni;

g) sono autorizzate esclusivamente le attività di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;

h) in caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi Bancomat o Postamat, o per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;

i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

l) sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati;

m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;

sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l’attività è resa con modalità di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;

n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del presente atto per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio;

o) restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;

q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;

r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a 2 unità.

Il decreto del presidente della Giunta n. 61 dell’11 aprile 2020 ha prorogato queste misure fino al 3 maggio; inoltre:

– prevede la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;
– consente le attività produttive rientranti nei codici ATECO – 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e – 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).

Fonte: Regione Emilia Romagna

Coronavirus: Garante privacy su sito INPS, “Subito accertamenti, intanto chiudere falla”

Dichiarazione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
(Patrizia Perilli, “Adnkronos” – 1° aprile 2020)

”Siamo molto preoccupati per questo gravissimo data breach. Abbiamo immediatamente preso contatto con l’Inps e avvieremo i primi accertamenti per verificare se possa essersi trattato di un problema legato alla progettazione del sistema o se si tratti invece di una problematica di portata più ampia. Intanto è di assoluta urgenza che l’Inps chiuda la falla e metta in sicurezza i dati”. Così all’Adnkronos Antonello Soro, Garante Privacy, commentando il caso del sito dell’Inps andato in tilt.

”Quella della mancanza di sicurezza delle banche dati e dei siti delle amministrazioni pubbliche è – prosegue il Garante – una questione che si ripropone costantemente, segno di una ancora insufficiente cultura della protezione dati nel nostro Paese”.

Fonte: Garante Privacy

Proseguono i seminari formativi online gratuiti

Ogni singolo seminario formativo, della durata di circa 40 minuti circa, vedrà la partecipazione di Gloriamaria Paci e Luca Di Leo nonché di professionisti specializzati nelle diverse discipline oggetto dei singoli seminari formativi on line.

Per poter partecipare ad ogni seminario formativo, è necessario registrarsi attraverso i link sotto riportati attraverso la piattaforma GoToWebinar.

Vi diamo da appuntamento per:

Martedì 14 aprile (h.15-17)
Webinar – Gdpr e strutture ricettive – Come gestire il trattamento dati al tempo del Coronavirus (Riservato agli associati Federalberghi Rimini) 

Giovedì 16 aprile (h.15-18)
Webinar – A scuola di privacy

Martedì 21 aprile (h.15-16.30)
Webinar – Gdpr e strutture ricettive – Come gestire il trattamento dati al tempo del Coronavirus (Riservato agli associati Adac Cesenatico) 

Si precisa che sarà possibile iscriversi ai seminari formativi fino alla data di svolgimento dei medesimi. Ricordiamo tuttavia che sono previsti un numero limitato di partecipanti quindi, se di interesse, è necessario iscriversi per tempo.

Inps, sito in tilt: il Garante privacy avvia l’istruttoria Chiunque sia venuto a conoscenza dei dati non li utilizzi e non li diffondaInps, sito in tilt: il Garante privacy avvia l’istruttoria Chiunque sia venuto a conoscenza dei dati non li utilizzi e non li diffonda

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute e della notifica di data breach effettuata dall’INPS, in relazione alla violazione di dati personali che ha riguardato il suo sito istituzionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria allo scopo di effettuare opportune verifiche e valutare l’adeguatezza delle contromisure adottate dall’Ente e gli interventi necessari a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Al fine di non amplificare i rischi per le persone i cui dati personali sono stati coinvolti nel data breach e non incorrere in possibili illeciti, l’Autorità richiama l’attenzione sulla assoluta necessità che chiunque sia venuto a conoscenza di dati personali altrui non li utilizzi ed eviti di comunicarli a terzi o diffonderli, ad esempio sui canali social, rivolgendosi piuttosto allo stesso Garante per segnalare eventuali aspetti rilevanti.

Roma, 2 aprile 2020

Fonte: Garante Privacy

Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso

Nell’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Nella lettera inviata al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che “il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica”. E tuttavia, ha sottolineato Soro, “le straordinarie potenzialità del digitale – rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove – non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento”. “Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale”.

Da qui l’esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell’università un supporto utile alla gestione della didattica on line.

Queste, in sintesi, le prime ” istruzioni per l’uso  ” indicate del Garante.

Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell’uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

Roma, 30 marzo 2020

Fonte: Garante Privacy

Coronavirus: Busia, sì alla app ma con garanzie adeguate. Segretario generale Garante, non si accresca potere piattaforme

Intervista a Giuseppe Busia, Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali
(Ansa, 31 marzo 2020)

“Il Garante ha accolto volentieri l’invito a partecipare al Gruppo di lavoro costituito dal ministro dell’Innovazione, pur nella sua particolare posizione, che lo vedrà probabilmente chiamato ad esprimere un parere sulle scelte che il governo farà nella selezione fra le diverse soluzioni tecnologiche proposte. Siamo infatti convinti che avviare un dialogo fin da subito, oltre a consentire di guadagnare tempo – oggi quanto mai prezioso- serva anche a dare la migliore applicazione ai principi della privacy by design e by default, che caratterizzano il Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati”. A dirlo all’ANSA è Giuseppe Busia, segretario generale dell’Autorità per la protezione dei dati personali, tra i 74 esperti della task force tecnologica contro il coronavirus.

“La normativa sulla protezione dei dati personali – afferma Busia – ha già al suo interno regole che consentono di trattare anche i dati più delicati, quali sono quelli sul contagio, quando questo serve realmente a tutelare la salute dei singoli o della collettività. Occorre però che questo avvenga sulla base di una normativa trasparente, contenente garanzie adeguate, e che i dati siano utilizzati solo per tali finalità e non divengano strumento per accrescere il potere informativo delle piattaforme o dei grandi operatori. Per questo, ogni trattamento deve avvenire sotto la regia delle autorità pubbliche competenti, per il tempo strettamente necessario, ed utilizzando dati anonimi o aggregati ogniqualvolta non sia indispensabile accedere a informazioni identificative”.

“Il principio di ragionevolezza, alla base del Gdpr, deve animare le scelte che saranno compiute, senza immaginare – avverte Busia – che la tecnologia possa da sola risolvere tutti i problemi: di fronte ad ogni ipotesi, occorrerà innanzi tutto verificare la reale efficacia a fini epidemiologici e di cura, valutando anche la capacità di azione e reazione dell’apparto sanitario e amministrativo rispetto alle informazioni raccolte”.

In questi giorni, ricorda il segretario generale, il Garante è anche impegnato in un continuo coordinamento con le altre Autorità di protezione dati europee che, anche se con qualche ritardo rispetto alla nostra, via via si trovano a confrontarsi con gli stessi temi. Occorre infatti ricordare che la normativa sui dati è comune a tutti i paesi Ue e rappresenta una delle punte più avanzate dell’integrazione europea: come in altri settori, vogliamo che anche nel delicato ambito della tutela dei diritti fondamentali l’Europa parli con una voce sola”.

Fonte: Garante Privacy

Coronavirus: Garante privacy, su social e media troppi dettagli sui malati

Il Garante per la protezione dei dati personali sta ricevendo segnalazioni e reclami con i quali viene lamentata, da parte dei famigliari, la diffusione sui social e sugli organi di stampa, anche on line, di dati personali eccessivi (nome, cognome, indirizzo di casa, dettagli clinici) riguardanti persone risultate positive al Covid 19.

Anche in una situazione di emergenza quale quella attuale, in cui l’informazione mostra tutte le sue caratteristiche di servizio indispensabile per la collettività, non possono essere disattese alcune garanzie a tutela della riservatezza e della dignità delle persone colpite dalla malattia contenute nella normativa vigente e nelle Regole deontologiche relative all’attività giornalistica.

Si ritiene pertanto doveroso richiamare l’attenzione di tutti gli operatori dell’informazione al rispetto del requisito dell’”essenzialità” delle notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto.

In ogni caso devono essere evitati riferimenti particolareggiati alla situazione clinica delle persone affette dalla malattia come prescrive l’art. 10 delle Regole deontologiche citate.

Tali cautele − che non pregiudicano comunque un’informazione efficace sullo stato dell’epidemia o eventuali comunicazioni che le autorità sanitarie e la protezione civile ritengano necessario fare sulla base della normativa emergenziale vigente − operano a prescindere dalla circostanza che i dati siano resi disponibili da enti o altri soggetti detentori dei dati medesimi ed inoltre salvaguardano le tante persone risultate positive al virus, e poi guarite, da una “stigmatizzazione” permanente, resa possibile dalla diffusione delle notizie sulla rete.

L’obbligo di rispettare la dignità e la riservatezza dei malati vige anche per gli utenti dei social, a cominciare da alcuni amministratori locali, che spesso diffondono dati personali di persone decedute o contagiate senza valutarne interamente le conseguenze per gli interessati e per i loro famigliari.

Roma, 31 marzo 2020

Fonte: Garante Privacy